Tassazione mutui
La tassazione dei finanziamenti gode di un doppio regime di tassazione diversificato in ragione della natura del finanziamento stesso
- Regime non agevolato dei mutui ipotecari
Si ricorda che le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dalla parte acquirente al notaio che le verserà, a sua volta, all’amministrazione competente in sede di registrazione.
– Imposta di registro: 3%
– Imposta ipotecaria: 2%
– Imposta di bollo: 230
– Tasse ipotecarie: 90
– Se la garanzia è fornita da terzi si deve versare anche lo 0,50% sull’ammontare della somma garantita;
Se il soggetto mutuante opera in regime di impresa ed è diverso da una Banca Finanziaria:
– Iva da versare all’ente mutuante
– Imposta di registro: fissa
– Imposta ipotecaria: 2%
– Imposta di bollo: 230
– Tasse ipotecarie: 90
– Se la garanzia è fornita da terzi e non è richiesta dalla legge si deve versare anche lo 0,50% sull’ammontare della somma garantita;
Le aliquote dell’imposta di registro o, nel caso, di iva si applicano di regola sull’ammontare del finanziamento;
Le aliquote dell’imposta ipotecaria si applicano sull’ammontare della somma garantita.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 35 co 23-bis. Ln. 248/06, “per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale (art. 14 del DPR 633/72) non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato”.
- Regime agevolato dei mutui ipotecari
In tal caso l’imposta sostitutiva non viene versata al Notaio, ma all’ente mutuante.
– Imposta sostitutiva: 0,25%[1] (solo su opzione esercitata in atto)
– tutte le altre imposte sono esenti
3) Surrogazione
Art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40
La surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali riconosciuti in sede di iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito surrogato.
Il comma 4-bis prevede che per l’annotazione di surrogazione di cui al comma 2 non si applicano né l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del D.P.R. 601/73, né le imposte indicate nell’art. 15 dello stesso decreto.
Quindi:
– imposta sostitutiva: esente
– imposta ipotecaria: esente
– tassa ipotecaria: dovuta
– imposta di bollo: esente
[1] L’aliquota passa al 2% nel caso di mutuo erogato per acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni diverse dalla prima casa